Ultima modifica: 10 Marzo 2020

Riammissione a scuola e certificato medico

In applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art. 1, lettera f, “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”.

Il certificato medico è necessario, solo per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 5 giorni.

Si ricorda che il certificato medico non è necessario se l’assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni e non è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Per le assenze per le quali non è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di: “Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”.

La validità della norma è fino al 3 aprile 2020.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Elena Maffioletti