Esclusa la frequenza scolastica per tutte le categorie lavorative
Si riporta un estratto della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4560 del 8 marzo 2021
“Oggetto: nota prot. 10005 del 7 marzo 2021 avente ad oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.
Si trasmette in allegato la nota prot. 10005 del 7 marzo 2021, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, la quale fornisce i richiesti chiarimenti in vista delle determinazioni organizzative che le SS.LL. sono chiamate ad assumere per l’erogazione del servizio scolastico: nello specifico, viene chiarito che il DPCM 2 marzo 2021 detta disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione
- 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.
Ciò comporta che nel più recente decreto non trova applicazione il DM 39/2020 laddove viene prevista “la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli … studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”.
Pertanto, nell’organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterrano al disposto dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, all’art. 1, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia, con la sola deroga, prevista al comma 2, di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”