Ultima modifica: 21 Dicembre 2018

disposizioni organizzative del dirigente scolastico – sostituzione dei colleghi assenti

A tutto il personale docente

Circ. n. 69 del 14 dicembre 2018

Oggetto: disposizioni organizzative del dirigente scolastico – sostituzione dei colleghi assenti

Considerata la difficoltà riscontrata nelle sostituzioni dei docenti assenti e i necessari tempi tecnici della segreteria, anche alla luce delle norme vigenti, in particolare l’art. 1 comma 333 della legge 190/2014, si rende necessario emanare le seguenti disposizioni organizzative.

Articolo 1

  1. I docenti sono tenuti al rispetto degli obblighi orari contrattuali e al recupero delle ore non effettuate sulle classi in ragione di:
  • orari settimanali ridotti in fase di avvio dell’anno scolastico;
  • fruizione di permessi orario.
  1. Tali recuperi vengono finalizzati principalmente per la sostituzione dei colleghi assenti e sono definiti dal dirigente scolastico o dal referente di plesso a ciò delegato.

Articolo 2

  1. In caso di assenza di un insegnante il dirigente scolastico o il referente di plesso a ciò delegato, verifica la necessità di procedere alla sostituzione. In particolare verifica se vi è già una situazione di compresenza o se è possibile provvedere a piccoli adattamenti orari, nel qual caso la sostituzione non si rende necessaria.
  2. Qualora la sostituzione sia necessaria il dirigente scolastico o il referente di plesso a ciò delegato, individua le insegnanti che hanno ore da recuperare, ai sensi dell’art. precedente, e che, nelle ore di assenza del collega non sono già impegnate sulle classi e ne chiede la disponibilità.
  3. In assenza di disponibilità il dirigente scolastico o il referente di plesso a ciò delegato procede con ordine di servizio a partire dalle insegnanti che hanno il maggior numero di ore da recuperare e che non sono già impegnate sulle classi, indipendentemente dall’orario di servizio della giornata in questione.
  4. Solo in via residuale, esaurite le ore da recuperare del plesso, si può ricorrere ad ore a pagamento.

Articolo 3

L’ordine di servizio comporta un obbligo per il docente cui è indirizzato e che, qualora impossibilitato per giustificato motivo, dovrà riferirne tempestivamente e direttamente al dirigente scolastico.

Articolo 4

  1. Il referente di plesso, compila giornalmente un registro da cui risultino, per ogni ora di assenza, il nominativo del docente assente e la modalità utilizzata per far fronte all’assenza, sottoscritta dal docente interessato alla sostituzione con, rispettivamente, le indicazioni: compresenza nella classe, in servizio, recupero orario, retribuito.
  2. L’iscrizione in tale registro vale come ordine di servizio.

Articolo 5

Solo in casi di assoluta urgenza e necessità si può procedere alla divisione della classe con spartizione degli alunni in altre classi, dandone informazione al dirigente scolastico.

Si ricorda che qualsiasi variazione oraria non concordata col dirigente scolastico o con il docente delegato non è autorizzata.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Elena Maffioletti

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