Circolare n. 62 – Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma
Circ. n. 62, Dalmine, 10 gennaio 2018
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Alle insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017[i], n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.
La norma in oggetto, pur facendo riferimento genericamente ai minori di 14 anni, è ispirata al dibattito suscitato con particolare riguardo agli studenti della scuola secondaria di primo grado, e, in alcuni casi, delle classi prime della secondaria di secondo grado.
Per la scuola primaria si invitano pertanto i genitori a tenere nella debita considerazione l’età degli alunni e le caratteristiche del percorso e a non avanzare richieste per alunni frequentanti le classi dalla prima alla terza. Per quanto concerne gli alunni frequentanti la quarta e la quinta, si invitano i genitori a produrre l’autorizzazione in oggetto solo nei casi di effettiva necessità, con particolare attenzione nel valutare il grado di autonomia e le condizioni del contesto.
La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni.
I genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori di anni 14 che intendessero avvalersi della possibilità data dalla norma sopra citata, sono invitati a rinnovare la comunicazione precedentemente rilasciata alla scuola, sottoscrivendo il modello appositamente predisposto e allegato alla presente circolare. Il modulo può essere scaricato dal sito web dell’Istituto o richiesto in segreteria, e riconsegnato agli insegnanti che, a loro volta, lo faranno pervenire alla segreteria.
Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
La dirigente scolastica
prof.ssa Elena Maffioletti
062a – Modulo-autorizzazione-uscita-minori-in-autonomia word
[i] Art. 19-bis – Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici
- I genitori esercenti La responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla Loro autoresponsabilizzatine, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire L’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine del orario delle Lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
- L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche.