Ultima modifica: 6 Aprile 2018

Circ. 112 – Circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”.

OGGETTO: Circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”.

Si porta a conoscenza la circolare INPS n. 169 del 15/11/2017 che sposta la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche, dal 31/12/2017 al 01/01/2019.

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.

La nuova circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017, alla luce dell’esito degli approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono a tale prescrizione.

Con la Circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”, l’INPS aveva posto al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici.

Un riscontro che ha suscitato numerose perplessità per il personale scolastico che, dopo il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS si è trovato con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano.

Secondo quanto comunicato dall’INPS infatti dopo il 31 dicembre 2017 non era più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi, se riferiti a periodi anteriori al 2012. Una situazione importante, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.

La Circolare 169/2017 – modifica la posizione precedentemente assunta con la Circolare 94/2017, l’INPS ha in particolare inteso, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

“adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

  1. a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS (Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato) il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;
  2. b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019”.

La Circolare INPS 169/2017 ha ribadito che

“Per ciò che concerne, invece, la CPI (Cassa Pensioni Insegnanti), la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962 e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia”

In sintesi, l’INPS chiarisce che da un lato rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995. Dall’altro però si deve tener conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ( “Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…” ), secondo le modalità che l’INPS specifica.

Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.

Si rimanda per ogni altro aspetto all’integrale lettura della Circolare sopra richiamata.

Rimane comunque ferma la facoltà del personale destinatario della presente di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa pregressa. Si precisa che detta richiesta deve essere presentata direttamente all’INPS ed esclusivamente per via telematica previa acquisizione del PIN dispositivo INPS (RVPA – richiesta variazione posizione assicurativa dipendenti pubblici – https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50113&lang=IT).

La richiesta NON deve essere presentata all’Istituto Scolastico di appartenenza e/o Ambito Territoriale Scolastico di Bergamo , non competenti alla ricezione della medesima.

Si allega:

La circolare INPS del 15 novembre 2017, n.169 ;

 

La dirigente scolastica

Prof.ssa Elena Maffioletti