Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi del Ministero dell’Istruzione.
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in data odierna è stata inserita la seguente circolare nel sito Istituto Comprensivo Aldo Moro
Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi del Ministero dell’Istruzione. Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione relativa al decreto legge in oggetto, si richiamano di seguito alcuni aspetti della recente normativa di cui si riportano gli estremi e che si invita a leggere con attenzione.
OBBLIGO VACCINALE
In vigore nella scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021 per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. L’obbligo vaccinale comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute” Ne consegue che ha adempiuto all’obbligo vaccinale chi:- al 15 dicembre ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da non più di 9 mesi;
- al 15 dicembre ha effettuato la terza dose (booster o richiamo) da non più di 9 mesi.
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA
L’obbligo vaccinale allo stato si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, ovvero l’obbligo di esibizione del green pass “base”.SOGGETTI ESENTATI DALL’OBBLIGO VACCINALE
La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.LE PROCEDURE DI CONTROLLO
Qualora, a partire dal 15 dicembre, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo
LA SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Si allega la nota del Ministero dell’istruzione prot. 1889 del 7 dicembre 2021. Nella stessa nota sono riportati i riferimenti normativi del caso. 042_obbligo vaccinale_m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001889.07-12-2021 042_obbligo vaccinale-nota del ministero La Dirigente scolastica Elena MaffiolettiVisualizza la circolare sul sito
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